L’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (ANR), istituita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, ha l’obiettivo di raccogliere tutte le notizie relative alle ricerche finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello stato o di enti pubblici, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e finanziamenti.
Come previsto dall’articolo 64 del medesimo decreto, per poter accedere ai finanziamenti pubblici, tutti i soggetti (amministrazioni, istituti ed enti pubblici e privati, imprese) che svolgono attività di ricerca devono essere iscritti all’Anagrafe sulla base di criteri di iscrizione recentemente aggiornati con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 aprile 2021, n. 564, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
L’iscrizione all’Anagrafe nazionale delle ricerche dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sito www.anagrafenazionalericerche.mur.gov.it.
Accedendo a tale nuovo portale, i soggetti, pubblici e privati, anche se già iscritti e in possesso del codice CAR, dovranno provvedere, entro il 31 dicembre 2021, all’iscrizione, ovvero al rinnovo, pena cancellazione dall’Anagrafe.